
Se non si può provvedere a norma dell'
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 43, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.
A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Si riporta il testo precedente:
«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione)
Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591 bis (484), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo (574, 585), provvede (487) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, (509) contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano (2741 c.c.) e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione (485, 620; 179 att.). Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire .
Tra la comunicazione (136) dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma .».
Le parole: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591 bis» sono state inserite dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 34), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.