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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 520
Custodia dei mobili pignorati

L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale (1) il danaro, i titoli di credito (1992 c.c.) e gli oggetti preziosi colpiti dal...

Note:
(1)

Le parole: «della pretura» e «pretore» sono state sostituite rispettivamente, dalle parole: «del tribunale» e «giudice dell'esecuzione» dall'art. 95 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2)

Questo comma è stato così sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 7 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Si riporta il comma precedente: «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode».

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