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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 534 bis
Delega delle operazioni di vendita

(1)

Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega ...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 4 della L. 3 agosto 1998, n. 302, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 17), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(2)

Le parole: «può, sentiti gli interessati, delegare» sono state così sostituite dall' attuale: «delega» dall'art. 13, comma 1, lett. h), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 192 del 20 agosto 2015).

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