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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 561
Pignoramento successivo

(1)

Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere (5552) un atto di...

Note:
(1)

Si veda l'art. 58, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone: «4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668 bis e 2668 ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(2)

Comma così modificato con R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

(3)

Le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono state così sostituite dalle attuali: «nell'articolo 564» dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 24), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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