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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 553
Assegnazione e vendita di crediti

(1)

Se il terzo si dichiara (547) o è dichiarato (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 25, comma 4, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56, i crediti già assegnati ai sensi di questo articolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.

(2)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell'esecuzione» dall'art. 93 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56.

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