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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 527
Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione

(1)

Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato, e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni...

Note:
(1)

Questo articolo, così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 è stato poi abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 13), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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