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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 524
Pignoramento successivo

(1)

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale (126, ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 7, lett. m) del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «nell'articolo 525, primo comma» dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 10), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(4)

Le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono state così sostituite dalle attuali: «nel secondo comma dell'articolo 525» dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 10), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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