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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 557
Deposito dell'atto di pignoramento

(1)

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari....

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. c), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 18, comma 3, dello stesso provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(2)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. o), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Questo periodo è stato soppresso dall'art. 3, comma 7, lett. o), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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