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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 563
Condizioni e tempo dell'intervento

(1)

Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 22), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

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