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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 569
Provvedimento per l'autorizzazione della vendita

(1)

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 26), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. m), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(2)

La parola: «trenta» è stata così sostituita dall'attuale: «quindici» dall'art. 13, comma 1, lett. p), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

(3)

Le parole: «convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento» sono state così sostituite dalle attuali: «che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione» dall'art. 13, comma 1, lett. p), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

(4)

La parola: «centoventi» è stata così sostituita dalla attuale: «novanta» dall'art. 13, comma 1, lett. p), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto, dall'art. 4, comma 3, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12. A norma dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto tali disposizioni non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (13 febbraio 2019).

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. p), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell'art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

(7)

Le parole: «può stabilire» sono state così sostituite dalle attuali: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» dall'art. 4, comma 1, lett. e), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119. A norma dell'art. 4, comma 5, del medesimo provvedimento, tale disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 bis del citato D.L..

(8)

Le parole: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. e), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119. A norma dell'art. 4, comma 5, del medesimo provvedimento, tale disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 bis del citato D.L..

(9)

Questo comma è stato inserito dall'art. 4, comma 8, lett. d quinquies), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

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