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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 204
Esclusione del segreto

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli ...

Note:
(1)

Le parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale» sono state aggiunte, a decorrere dal 12 ottobre 2007, dall'art. 40, comma 2, della L. 3 agosto 2007, n. 124.

(2)

Si vedano gli artt. 270 bis e 289 bis c.p., la L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale e gli artt. 21 e 29 della L. 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi che puniscono, rispettivamente, la distrazione o sottrazione di armi e la detenzione o la sottrazione di esplosivi al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato. Il segreto di Stato non è opponibile nei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 Cost. ex art. 6 della L. 5 giugno 1989, n. 219. V., altresì, analoga disposizione nell'art. 10 della L. 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine antipersona.

(3)

Questo comma è stato inserito, a decorrere dal 12 ottobre 2007, dall'art. 40, comma 3, della L. 3 agosto 2007, n. 124.

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