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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 219
Modalità dell'esperimento giudiziale

1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di...

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