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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 274
Esigenze cautelari

1. Le misure cautelari sono disposte:

a)quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si...

Note:
(1)
(2)

Le parole: «e attuale» sono state inserite dall'art. 1 della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(4)

Le parole: «e attuale» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(5)

Le parole: «ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. 0b), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.

(6)

Le parole: «nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(7)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. 16 aprile 2015, n. 47.

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