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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 297
Computo dei termini di durata delle misure

1. Gli effetti della custodia cautelare (284, 285, 286)...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 408 del 3 novembre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 22 luglio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.

(4)

Le originarie parole: «Salvo quanto disposto dall'art. 304, comma 2,» sono state soppresse dall'art. 12, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(5)

L'art. 1, comma 1, del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1991, n. 133, ha dettato, di questo comma, l'interpretazione autentica che si riporta:

«L'art. 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale».

L'art. 2 della predetta legge di conversione ha, altresì, disposto:

«La custodia cautelare ripristinata a norma dell'art. 1 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 274 e 275 del codice di procedura penale».

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