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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 284
Arresti domiciliari

(1)

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di...

Note:
(1)

Con riferimento ad imputati minorenni, si veda l'art. 21 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni.

(2)

Le parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta» sono state inserite dall'art. 1, comma 2, della L. 21 aprile 2011, n. 62. A norma dell'art. 1, comma 4, della medesima legge, tali disposizioni si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

(3)

Si veda anche l'art. 116 comma 6, lett. b), del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico delle leggi sugli stupefacenti.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.

(5)

Questo comma è stato inserito dall'art. 31 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

(6)

Le parole: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura» sono state aggiunte dall'art. 6 della L. 16 aprile 2015, n. 47.

(7)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(8)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 4, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.

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