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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 260
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

(1)

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste (...

Note:
(1)

Le parole: «. Distruzione di cose sequestrate» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2)

Le parole: «, anche di carattere elettronico o informatico,» sono state inserite dall'art. 8, comma 8, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n. 48.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 8, comma 8, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48.

(4)

Questo comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. a), della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

(5)

Le parole: «può procedere» sono state così sostituite dalla attuale: «procede» dall'art. 53, comma 1, lett. b), n. 1), della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

(6)

Le parole: «o usurpative» sono state inserite dall'art. 53, comma 1, lett. b), n. 1), della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

(7)

Gli originari secondo e terzo periodo sono stati così sostituiti dall'attuale, dall'art. 53, comma 1, lett. b), n. 2), della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

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