News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 266
Limiti di ammissibilità

(1) (2)

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi...

Note:
(1)

La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono tutelate dal codice penale negli artt. 615 bis (Interferenze illecite nella vita privata); 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche); 617 bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 623 bis (Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche). Si vedano, altresì, l'art. 68 comma ultimo Cost. e, per i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 90 Cost., l'art. 10 della L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

(2)

Si veda anche l'art. 226 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale. Inoltre l'art. 1, ottavo comma, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni in L. 12 ottobre 1982, n. 726, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 15 novembre 1988, n. 486, attribuisce all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la mafia un potere di intercettazione telefonica preventiva, a soli fini probatori e privo di valore processuale. Analogo potere, sempre finalizzato alla prosecuzione delle indagini e irrilevante ai fini processuali, è attribuito dall'art. 78 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, al procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni devono essere eseguite, che può autorizzare gli ufficiali di P.G. ad intercettazioni telefoniche o telegrafiche o previste dall'art. 623 bis c.p., per controllare che le persone sottoposte a sorveglianza speciale, cui può essere aggiunto l'obbligo o il divieto di soggiorno, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione. Si veda anche l'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(3)

Le parole: «usura, abusiva attività finanziaria,» sono state inserite dall'art. 8, comma 1, della L. 7 marzo 1996, n. 108.

(4)

Le parole: «abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,» sono state inserite dall'art. 9, comma 5, della L. 18 aprile 2005, n. 62.

(5)

Le parole: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater1 del medesimo codice» sono state aggiunte dall'art. 13 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(6)

Le parole: «, nonché dall'art. 609 undecies» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39.

(7)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 269.

(8)

Le parole: «516 e 517 quater del codice penale;» sono state così sostituite dalle seguenti: «516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale;» dall'art. 31, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

(9)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 14, comma 3, della L. 14 gennaio 2013, n. 9. L'art. 14, comma 1, prevede inoltre che ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.

(10)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. 0b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(11)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento così come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

(12)

Le parole: «, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell'art. 9, comma 1, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

(13)

Una disciplina derogatrice a quanto previsto in questo articolo è stata introdotta in relazione ai delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

(14)

Le parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, sono state poi così sostituite dalle attuali, con esclusione della virgola: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento così come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

(15)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216.

A norma dell'art. 9, comma 1, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

A norma dell'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 216/2017, così come modificato dall'art. 2, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7, con applicazione ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?