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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 289
Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione...

Note:
(1)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L. 16 luglio 1997, n. 234.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 7 della L. 16 aprile 2015, n. 47.

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