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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 243
Rilascio di copie

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'art. 116.

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