News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 263
Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza (att. 84, 85).

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 10 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(2)

Le parole: «o respinge la relativa richiesta» sono state introdotte dall'art. 10 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?