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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 224 bis
Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale

(1)

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 24 della L. 30 giugno 2009, n. 85.

(2)

Le parole: «, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41.

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