News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 255
Sequestro presso banche

1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano...

Note:
(1)

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, gli ufficiali di P.G., previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.», della documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. La medesima documentazione può essere richiesta, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P.G., dal procuratore della Repubblica o dal questore.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?