
La Corte costituzionale, con sentenza n. 336 del 10 ottobre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
Si veda l'art. 78 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice antimafia, il quale stabilisce che il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623 bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2 ter, lett. a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Le parole: «affinchè nei verbali» sono state così sostituite dalle attuali: «affinchè i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi» dall'art. 1, comma 2 ter, lett. b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Le parole: «dati personali definiti sensibili dalla legge» sono state così sostituite dalle attuali: «fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori» dall'art. 1, comma 2 ter, lett. b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Le parole: «nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.
Questo comma, inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7.
A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.
Si riporta il testo previgente:
«2 bis. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonchè di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.».
Questo comma, inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7.
A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.
Si riporta il testo previgente:
«2 bis. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonchè di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.».
Questo comma, inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.
Questo comma è stato inserito dall'art. 12 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell'art. 9, comma 1, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
Il precedente comma 4 è stato così, da ultimo, sostituito dagli attuali commi da 4 a 8 dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.
Si riporta il testo precedente:
«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso».
Le parole: «o soggetti diversi dalle parti» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.