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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 259
Custodia delle cose sequestrate

(1)

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso,...

Note:
(1)

Per la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, si veda l'art. 301 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, testo unico delle leggi doganali. Per la destinazione dei beni sequestrati nelle operazioni di contrasto delle immigrazioni clandestine si veda l'art. 12 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Per l'impiego dei beni sequestrati nelle attività di contrasto della prostituzione minorile si veda l'art. 14 della L. 3 agosto 1998, n. 269.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni confiscati nel quadro della lotta alla delinquenza mafiosa, si veda il D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 1989, n. 282.

(2)

Questo periodo è stato inserito dall'art. 8, comma 7, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

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