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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 290
Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti ...

Note:
(1)

«I provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonché al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto» (art. 158 quinquies, L. 16 febbraio 1913, n. 89, come inserito con D.L.vo n. 249/2006).

(2)

Per un'ipotesi, si veda l'art. 184 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, in riferimento ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e di aggiotaggio su strumenti finanziari.

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