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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 282 bis
Allontanamento dalla casa familiare

(1)

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 4 aprile 2001, n. 154, contro la violenza nelle relazioni familiari.

(2)

Le parole: «l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro» sono state così sostituite dalla attuale: «un» dall'art. 5, comma 2, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(3)

La parola: «572,» è stata inserita dell'art. 16, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

(4)

Le parole: «575, nell'ipotesi di delitto tentato,» sono state inserite dall'art. 12, comma 1, lett. c), n. 1), della L. 24 novembre 2023, n. 168.

(5)

Le parole: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(6)

La parola: «583 quinquies,» è stata inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), n. 2), della L. 24 novembre 2023, n. 168.

(7)

La parola: «600,» è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(8)

Le parole: «600 septies.1, 600 septies.2, 601, 602,» sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(9)

Le parole: «e 609 octies» sono state così sostituite dalle attuali: «, 609 octies e 612, secondo comma,» dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(10)

La parola: «612 bis,» è stata inserita dell'art. 16, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

(11)

Le parole: «, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis», aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, sono state così sostituite dalle attuali: «con le modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni» dall'art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), della L. 24 novembre 2023, n. 168.

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