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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 254
Sequestro di corrispondenza

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 8, comma 4, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n. 48.

(2)

Le parole: «o alterarli» sono state inserite dall'art. 8, comma 4, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48.

(3)

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, gli ufficiali di P.G., previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.», della documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. La medesima documentazione può essere richiesta, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P.G., dal procuratore della Repubblica o dal questore.

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