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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 268 quater
Termini e modalità della decisione del giudice

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1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle...

Note:
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Questo articolo, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. q), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

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