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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 264
Provvedimenti in caso di mancata restituzione

(1)

1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile (648), se la richiesta di...

Note:
(*)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 9 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.

(*)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 9 bis, comma 1, lett. h), del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.

(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si vedano ora gli artt. 151-155 del medesimo provvedimento, di cui si riporta il testo:

«Art. 151 (L). * (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

«2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

«3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

«4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

«5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

«6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

«7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro».

«152 (R). (Vendita). 1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

«2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

«3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca».

«153 (R). (Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati). 1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

«2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154».

«Art. 154 (L). ** (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

«2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

«3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo».

«155 (L). (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati). 1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

«2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

«3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

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