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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 277
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

(1)

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 1 e 42 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

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