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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 256
Dovere di esibizione e segreti

(1)

1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta,...

Note:
(1)

Si veda l'art. 42, comma 8, della L. 3 agosto 2007, n. 124, che così dispone:

«8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia».

(2)

Le parole: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,» sono state inserite dall'art. 8, comma 6, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

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