
1.
Si vedano anche l'art. 7 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, in materia di sequestri di persona, convertito, con modificazioni, nella L. 15 marzo 1991, n. 82 e l'art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, convenzione contro il crimine organizzato transnazionale. Si vedano, altresì l'art. 98, T.U. 9 ottobre 1990, n. 309, sugli stupefacenti, e l'art. 14 della L. 3 agosto 1998, n. 269, contro la prostituzione minorile e la pedofilia (che consentono di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di cattura e di arresto).
Le parole: «ai familiari» sono state così sostituite dalle attuali: «a un familiare o ad altra persona di fiducia» dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 2024, n. 166.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen. - n. 164 del 17 luglio 2014).
Il segno di interpunzione: «.» è stato così sostituito dal seguente: «;» dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.
A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen. - n. 164 del 17 luglio 2014).
Le parole da «insieme alla ... » fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 10 della L. 8 agosto 1995, n. 332.
Questo periodo, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.
Si riporta il testo previgente: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate».
Questo periodo, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.
Si riporta il testo previgente: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate».
Questo periodo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 24 giugno 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
Questo comma è stato aggiunto dell'art. 15 bis, comma 2, lett. b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.