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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 232
Liquidazione del compenso al perito

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali (att. 73) (1).

Note:
(1)

Per i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, si veda il D.M. 30 maggio 2002 del Ministero della Giustizia (in G.U. 5 agosto 2002, n. 182).

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