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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 253
Oggetto e formalità del sequestro

(1) (2)

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato (...

Note:
(1)

Il sequestro è previsto obbligatoriamente per gli immobili in cui siano stati rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, a norma dell'art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 533, recante norme sull'ordine pubblico; dall'art. 501 bis c.p., in materia di manovre speculative sulle merci; dall'art. 8 della L. 20 giugno 1952, n. 645, in materia di apologia del fascismo commessa a mezzo stampa; dall'art. 2 della L. 12 dicembre 1960, n. 1591 sull'affissione e esposizione di manifesti, immagine e oggetti contrari al pudore e alla decenza; dall'art. 116 c.s., in materia di guida senza patente.

(2)

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, gli ufficiali di P.G., previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.», della documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. La medesima documentazione può essere richiesta, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P.G., dal procuratore della Repubblica o dal questore.

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