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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 220
Oggetto della perizia

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (141 bis, ...

Note:
(1)

Si vedano l'art. 223 coord. in materia di analisi di campioni; l'art. 74 att. per la perizia nummaria e l'art. 75 att. per le scritture di comparazione.

Si veda altresì l'art. 16 della L. 15 febbraio 1996, n. 66, come modificato dall'art. 15 della L. 3 agosto 1998, n. 269, che si riporta:

«16. 1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».

(2)

Il divieto di perizia psicologica non vale nel processo penale a carico di minorenni (l'art. 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 consente al P.M. e al giudice di sentire il parere di esperti al fine di condurre accertamenti sulla personalità del minore) e nella fase esecutiva della pena (l'art. 80 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante le norme sull'ordinamento penitenziario, consente all'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di avvalersi di esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica).

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