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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 224
Provvedimenti del giudice

1. Il giudice dispone anche di ufficio (1902, 468) la perizia con ordinanza motivata (...

Note:
(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei «casi» e nei «modi» dalla legge.

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