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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 280
Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

(1)

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2)

Si veda l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

(3)

La parola: «quattro» è stata così sostituita dall'attuale: «cinque» dall'art. 1, comma 1, lett. 0a), n. 1), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.

(4)

Le parole: «e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni» sono state aggiunte all'art. 1, comma 1, lett. 0a), n. 2), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, a decorrere dal 3 luglio 2013.

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