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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 267
Presupposti e forme del provvedimento

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari (328) l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art....

Note:
(1)

La parola: «indica» è stata così sostituita dalle attuali: «espone con autonoma valutazione» dall'art. 1, comma 2 bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137.

(2)

Le parole: «indica le ragioni» sono state così sostituite dalle seguenti: «indica le specifiche ragioni» dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 23 novembre 2021, n. 178.

(3)

Le parole: «, in concreto,» sono state inserite dall'art. 1, comma 2 bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137.

(4)

Le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,» inserite dall'art. 1, comma 4, lett. b), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, sono state così sostituite dalle attuali senza la virgola finale: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento così come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell'art. 9, comma 1, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

(6)

Una disciplina derogatrice a quanto previsto in questo articolo è stata introdotta in relazione ai delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203 ed estesa ai delitti di sfruttamento della prostituzione e contro la personalità individuale con l'art. 9 della L. 11 agosto 2003, n. 228, sulla tratta delle persone.

(7)

Questo comma è stato inserito dall'art. 10 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

(8)

Le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento così come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

(9)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell'art. 9, comma 1, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.

(10)

Questo periodo, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

(11)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 4), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

Si riporta il testo previgente:

«5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

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