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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 278
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

(1)

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (...

Note:
(1)

A norma dell'art. 1, comma 1 quater, del D.L. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, nella L. 30 maggio 2014, n. 81, le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 c.p.p. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo.

(2)

Le parole «della recidiva» originariamente soppresse dall'art. 2 del D.L. 1 marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1991, n. 133, sono state reinserite dall'art. 6, comma 1, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(3)

Le parole: «della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e» sono state inserite dall'art. 4 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(4)

La parola «aggravanti» è stata soppressa dall'art. 6, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

(5)

A norma dell'art. 19, comma 5 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari a minorenni, si deve tenere conto anche della diminuente della minore età.

(6)

L'ultimo periodo, originariamente aggiunto dall'art. 2 del D.L. 1° marzo 1991, n. 60, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1991, n. 133, è stato abrogato dall'art. 6, comma 2, dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

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