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Costituzione e codici
Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 258
Copie dei documenti sequestrati

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente (...

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