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Codice di procedura penale | 22 set 1988 | N. 447 | Art. 270
Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'...

Note:
(1)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 2 quater, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137. Tale disposizione si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

Si riporta il testo previgente:

«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza .».

(3)

Questo comma, inserito dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento così come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

Si riporta il testo previgente:

«1 bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ».

(4)

Le parole: «dell'art. 268 commi 6, 7 e 8» sono state così sostituite dalle seguenti: «degli articoli 268 bis, 268 ter e 268 quater» dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. Le parole: «degli articoli 268 bis, 268 ter e 268 quater» sono state così, da ultimo, sostituite dalle attuali: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8» dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, del medesimo provvedimento, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.

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