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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 305
Mancata prosecuzione o riassunzione

(1) (2)

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 30 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 15 dicembre 1967, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'articolo, per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301.

Con successiva sentenza 6 luglio 1971, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche nella parte in cui la norma dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 e dell'art. 3003 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza.

(3)

Le parole: «sei mesi» sono state così sostituite dall'art. 46, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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