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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 345
Domande ed eccezioni nuove

(1) (2)

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove (...

Note:
(1)

Articolo sostituito dall'art. 36 della L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così nuovamente sostituito dall'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(2)

Si veda l'art. 58, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone : « 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. » .

(3)

Le parole: «e non possono essere prodotti nuovi documenti», nonchè le parole: «o produrli» sono state inserite dall'art. 46, comma 18, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

(4)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 54, comma 1, lett. 0b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. A norma del comma 3 bis dell'art. 54 del medesimo decreto, tali disposizioni non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

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