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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 377
Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

(1) (2)

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 65 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

(2)

La precedente rubrica: «Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio» è stata così sostituita dall'attuale: «Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente» dall'art. 1 bis, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(3)

Le parole: «al pubblico ministero e» sono state inserite dall'art. 3, comma 28, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(4)

La parola: «venti» è stata così sostituita dalla attuale: «sessanta» dall'art. 3, comma 28, lett. c), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(5)

Le parole: «Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «Il primo presidente o il presidente della sezione» dall'art. 3, comma 28, lett. c), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 bis, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

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