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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 361
Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

(1)

Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 42 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

A norma dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Si riporta il comma precedente: «Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa».

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