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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 375
Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio

(1)

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Pronuncia in camera di consiglio» è stata così sostituita dalla attuale dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), punto f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(2)

Questo comma è stato anteposto al primo comma dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(3)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. e), n. 1), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto».

Si veda l'art. 58, comma 5, della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone : « 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(4)

Questo numero è stato inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), punto a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(5)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(6)

Le parole: «, salva l'applicazione del primo comma» sono state inserite dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), punto b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 7, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(7)

I numeri 2), 3), e 4) sono stati così sostituiti dagli attuali dall'art. 9, lett. a), del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

Si riporta il testo dei numeri precedenti:

«2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso».

(8)

Questo numero è stato inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), punto c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(9)

Questo numero, così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. e), n. 2), della L. 18 giugno 2009, n. 69, è stato soppresso dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), punto d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(10)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 9, lett. b), del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

(11)

Questo comma, aggiunto dall'art. 1 bis, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, è stato abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), punto e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

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