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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 391 bis
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

(1) (2)

Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'...

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 67 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 18 aprile 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

(3)

Le parole: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale» sono state così sostituite dalle attuali: «Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380 bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale» dall'art. 3, comma 28, lett. n), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1 giugno 2023.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. l) n. 1), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si riporta il testo precedente:

«Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 ss. da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.»

(5)

Questo comma, da ultimo, sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. l) n. 2), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, è stato abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. n), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(6)

Questo comma, inserito dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, è stato abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. n), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(7)

Questo comma, così sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. l) n. 3), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, è stato abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. n), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

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