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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 318
Contenuto della domanda

(1)

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del...

Note:
(*)

Articolo così sostituito dall'art. 42, comma primo della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

Il riferimento al giudice di pace, nell'ultimo comma, è stato introdotto dall'art. 27 della L. 21 novembre 1991, n. 374, a decorrere dal 1° maggio 1995.

(*)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 22 aprile 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 24, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 318 * (Contenuto della domanda)

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (163) **.

Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva (57 att.).».

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, lett. a), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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