News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 397
Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'art. 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero (...

Note:
(1)

Dispone l'art. 77 dell'ordinamento giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12: «(Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze). Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali».

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 29, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?