
Articolo dapprima sostituito dall'art. 57 della L. 26 novembre 1990, n. 353, provvedimenti urgenti per il processo civile, a decorrere dal 30 aprile 1995 e poi così sostituito dall'art. 76 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett. d), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 27, comma 2, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 265 del 14 novembre 2011).
Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.
A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
Si riporta il testo precedente:
«Art. 352 * (Decisione)
Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281 sexies **.».
Le parole: «l'istruttore» sono state così sostituite dalle attuali: «il giudice» dall'art. 3, comma 4, lett. h), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.